giovedì, Settembre 12, 2024

REGOLAMENTO

L’Ordine della “Fraternitas Ordo Draconis e’ una istituzione piramidale al cui vertice c’è il Gran Maestro che ha il potere di dare le direttive alla base, la quale deve accoglierle indiscutibilmente. E’ chiaro che questa autorita’ comporta enormi doveri e responsabilita’ per il vertice, consapevole che la piramide si regge solo se la base e’ solida e coesa.

L’associazione è formata da Cavalieri sia laici che ecumenici con pari dignità tra loro. Essi giurano di mantenersi retti, onesti cittadini e di professare la via della virtù, praticando la massima che dice “ama il prossimo tuo come te stesso”.                                                      

L’Ordine e’ articolato senza barriere geografiche, operante nel mondo intero, ripristinando i valori originari necessari al perfezionamento dell’aspetto Universale dei Cavalieri e delle Dame.

STRUTTURA

1) Al vertice il Gran Maestro che dirige l’Ordine e il Gran Magistero “organo direzionale”, composto dal Luogotenente Generale e dal Gran Cancelliere. Altresi’, Il Gran Maestro presiede il Gran Consiglio e il Capitolo Generale. Alle dipendenze personali del Gran Maestro c’è il Corpo di Guardia del Gran Magistero che provvede, fra gli altri incarichi, anche al servizio di scorta del Gran Maestro. Al comando del Corpo: il Comandate della Guardia, nominato dal Gran Maestro.

2) Il Gran Consiglio Supremoè l’organo di revisione costituzionale di indirizzo e di controllo dell’Ordine. Fra i suoi membri figurano: il Luogotenente Generale, che è il Vicario Generale del Gran Maestro, il Primo Maresciallo, il Gran Cancelliere, il Gran Tesoriere, il Gran Segretario, il Consigliere Spirituale, il Grande Oratore, il Gran Cerimoniere, il Gran Siniscalco, il Gran Gonfaloniere, il Primo Consigliere, il Gran Priore Generale, Il Gran Commendatario Generale, il Gran Balivo Generale e il primo Giudice del Gran Giuri’.

3) Il Consiglio Ordinario: è la struttura snella e soltanto operativa del Gran Consiglio. Esso e’ composto dal Luogotenente, dal Gran Cancelliere, dal Gran Tesoriere, dal Gran Segretario, dal Gran Priore Generale, dal Gran Commendatore Generale e dal Primo Consigliere.

4) I Gran Priori territoriali, Gran Commendatari territoriali, Gran Balivi territoriali, Ambasciatori plenipotenziari e Delegati Magistrali. Questi pur avendo le prerogative del comando dell’Ordine, a loro affidato per delega magistrale, non possono sottoscrivere nessun trattato di alleanza, amicizia, riconoscimento e quant’altro in quanto non posseggono le prerogative sovrane. Altresi’ i Gran Priori, Gran Commendatari, Gran Balivi, nell’ambito del proprio territorio, non avranno nessuna autonomia amministrativa nè contabile se non attraveso speciali derogatorie rilasciate dal Gran Magistero (vedi paragrafo relativo ai contributi, oblazioni e spese). La formazione di un nuovo Gran Priorato, Commendatoria, Baliato, non potrà essere effettuata e non sarà valida, senza che sia stata espressamente approvata dal Consiglio Supremo, dietro parere vincolante del Gran Cancelliere. Le richieste di Investiture locali o internazionali devono essere inoltrate al Gran Cancelliere.

5) Il Consiglio dei Sorveglianti: esso è composto da tre cavalieri appartenenti all’Ordine con il grado non inferiore a Commendatore. Esso vaglia il comportamento dei vari Gran Priori, Gran Commendatari, Gran Balivi, Ambasciatori plenipotenziari, Delegati magistrali, cavalieri e dame e ne riferisce al Luogotenente Generale per i provvedimenti disciplinari del caso.

6) Gran Giuri’Così è chiamato il “Tribunale dell’Ordine”.

Esso e’ presieduto dal Gran Giudice, dal Primo Giudice e da un Giudice Assistente.

Esso prende conoscenza di tutte le questioni che possono sorgere tra le istituzioni varie e i membri dell’Ordine, cercando di conciliarle.

Esso giudica le istanze di accusa che se vengono ritenute giustificanti danno luogo ad un vero e proprio processo. Se le accuse risultano infondate chi le ha formulate cade sotto la pena di censura. Il Gran Giuri’ si può riunire in ogni dove per deliberare e giudicare. Ad ogni apertura verra’ recitata la seguente formula: Nel Nome di Dio e dell’Ordine, Noi supremi Giudici ci riuniamo per deliberare e garantiamo che  il nostro giudizio sia retto, equo e congruo e non influenzato dalle nostre umane debolezze”. Qualsiasi provvedimento verra’ registrato in un Libro di colore nero, avente sulla prima pagina il simbolo del “Drago Rovesciato”, detto della “Disciplina”, esso viene tenuto dal Gran Cancelliere. La difesa di fronte al Gran Giuri’ può essere tenuta dall’accusato stesso o da una persona di suo gradimento, purché sia un cavaliere dell’Ordine. Non si ricorre nè al tribunale civile nè a quello penale, perché la questione è di ordine cavalleresco interno, fatto salvo reati di carattere penale che verranno perseguiti a termine di legge.

CODICE DI CONDOTTA DEI CAVALIERI E DAME: i membri sono obbligati a partecipare attivamente all’attività dell’Ordine. È fatto assoluto divieto ai membri di ricercare, singolarmente o congiuntamente, vantaggi pecuniari e commerciali di qualsiasi genere utilizzando il nome dell’Ordine. Nel caso in cui  i membri ignorino questa norma e portino discredito all’Ordine e/o che manifestino indegnità o delitti di lesa Maestà nei confronti del Gran Maestro, dei Dignitari del Gran Consiglio e dell’Ordine stesso, vengono assoggettati alle seguenti pene:

b. Richiamo

c. Richiamo scritto e censura

d. Diffida

e. Destituzione

Le sanzioni minori: richiamo, richiamo scritto e censura, diffida, verrano stabilite dal Luogotente Generale, autorizzato dal Gran Maestro, mentre le pene più gravi tipo la destituzione e/o la pena di sospensione verranno stabilita dal Gran Giuri’, e successivamente trasmesse al Gran Maestro il quale potrà applicare il beneficio dell’indulto “Motu Propriu”, condonando in parte o in tutto la pena inflitta, oppure commutare la stessa in una pena inferiore prevista da Regolamento. In ogni caso il decreto di destituzione o di sospensione “Ad Vitam” restano di competenza del Gran Maestro. Il Luogotenente Generale, sentito il parere del Gran Cancelliere, è autorizzato a sospendere immediatamente dall’Ordine, in attesa della sentenza ufficiale da parte del Gran Giuri’, il membro che ha commesso l’infrazione.

f. I Gran Priori, Gran Commendatari, Gran Balivi o chi ha la competenza territoriale (Priore, Balivo, Commendatore, etc.) potranno essere destituiti oppure essere “Sospesi ad Vitam”, con Pubblicazione della sentenza di Destituzione o di Sospensione, solo su Provvedimento del Gran Maestro della Fraternitas. I “Cavalieri “ del Territorio dei Gran Priori Territoriali, Gran Commendatari territoriali, Gran Balivi territoriali destituiti o sospesi, verranno invitati a transitare temporaneamente con tutte le loro prerogative Nel Corpo della Guardia del Gran Magistero” alle dipendenze del Comandante della Guardia sotto l’osservanza diretta del Luogotenente Generale. 

g. Il “legittimo successore”, del Gran Priore, del Gran Commendatario, e del Gran Balivo o chi ha la competenza territoriale (Priore, Balivo, Commendatore, etc.) soggetti a regime di sospensione, quando entrerà in possesso della  territorialità, dovrà essere riconfermato con decreto dal Gran Maestro e solo allora potrà godere di tutte le prerogative dell’Ordine.

Coloro che hanno vituperato l’Ordine, portandole disonore rimangono comunque per noi dei “fratelli” in quanto il motto della Fraternitas recita : “Chi entra a far parte dell’Ordine lo sara’ per Sempre”, comunque questi verranno allontanati e non perseguiti a termine di Legge, se ne sono estranei sopporteremo con santa pazienza e disciplina le loro turpi calunnie e mormoramenti, poiché nel Nostro Ordine la regola è la “sopportazione”.

CONTRIBUTI, OBLAZIONI E SPESE: I membri devono versare annualmente un’Oblazione al Gran Magistero. L’ammontare dell’Oblazione sarà determinato annualmente dal Consiglio Supremo. Il pagamento dell’Oblazione dovrà avvenire entro due (2) mesi dalla richiesta avanzata dal GranTesoriere. Nel caso in cui il pagamento non sia stato effettuato entro i due (2) mesi indicati dopo la notifica da parte del Gran Tesoriere, e in seguito a ripetute richieste di pagamento, il Luogotenente Generale può decidere di sospendere immediatamente l’appartenenza all’Ordine della persona coinvolta. 

  • Al momento dell’investitura, un contributo deve essere pagato per le spese di registrazione, del mantello e delle insegne dell’Ordine.

  • I Gran Priori Territoriali, Gran Commendatari e Gran Balivi, autorizzati dal Gran Cancelliere, possono in casi speciali stabilire che, a nome del Gran Priorato (Priorato e Sottopriorato), della Gran Commenda (Commenda), del Gran Baliato (Baliato) venga concesso un contributo alle spese sotto menzionate:

 A) spese per le cerimonie di Investitura;
 B) spese di viaggio e alloggio sostenute per gli ospiti d’onore;
 C) qualsiasi costo e/o spesa sostenuta per ottenere un riconoscimento ufficiale dell’Ordine su base internazionale.

MARCHI DELL’ORDINE E LORO UTILIZZO: Tutti i membri appartenenti all’Ordine o che sono appartenuti all’Ordine, hanno il divieto assoluto di:

A. formare qualunque Organizzazione oppure Associazione con un nome che richiami la denominazione appartenente all’Ordine, in particolar modo – FRATERNITAS ORDO DRACONIS e SOVEREIGN INTERNATIONAL ORDO DRACONIS (Sovereign International Order of Drake).

B. utilizzare stemmi, loghi, sigilli o altri segni identitari dell’Ordine; mantelli o insegne dell’Ordine (ad eccezione delle spillette da giacca). Carta da lettere, biglietti da visita o altri documenti di qualsiasi natura, e nel senso più ampio, possono essere utilizzati previo consenso da parte della Gran Cancelleria.

USO DI MANTELLI E/O INSEGNE D’ORDINE: L’uso di Mantelli e / o Distintivi dell’Ordine (ad eccezione delle spillette da giacca) non è consentito al di fuori delle occasioni ufficiali indicate dal Gran Magistero.

  • i Mantelli e le Insegne dell’Ordine vengono ritirate nel caso di destituzione del membro dall’Ordine. 

Non sono riconosciute cariche al di fuori di quelle menzionate in questo Regolamento. Altresi’, tutti gli organi dirigenziali non possono assumere cariche di nessun genere presso altre Associazioni, Enti oppure Ordini similari, pena la decadenza dell’incarico svolto.